STATUTO
DELLA “SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI VILLA GORDIANI”
ART.1. Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione culturale “Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani” con sede in
Roma, Via Pisino, 24; di seguito denominata Associazione.
La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in altro luogo, senza dover ricorrere alla
modificazione dello statuto associativo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2. Scopi
L’Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione
debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente statuto e non possono essere
ripartiti fra gli associati in nessuna forma, comprese quelle indirette o differite; salvo che la
ripartizione non sia imposta dalla Legge.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- Promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale, tra bambini, giovani, adulti e anziani;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona e come valore sociale;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, portatori di handicap o gravati da disagio ambientale, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica e della musicoterapia possibilità di integrazione.
ART. 3. Attività
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone di realizzare diverse attività:
- Attività culturali: corsi di musica, incontri di musicoterapia, corsi di danza legati alle tradizioni musicali popolari ed etniche, corsi di teatro, seminari, convegni, conferenze, proiezioni di film e documentari.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento, stage e perfezionamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
- Attività artistica iniziative nel settore dello spettacolo, dell’educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni; rassegne, mostre, concerti, lezioni-concerto, spettacoli di teatro e danza;
- Attività editoriale: produzione e diffusione di materiali e programmi multimediali in genere; pubblicazione di bollettini, giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; creazione e gestione di siti internet; produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo (CD, DVD, ecc.); utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum.
- Collaborazioni con Istituti pubblici e privati;
- Convenzioni con Università.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni in forma
volontaria, libera e gratuita che di prestazioni retribuite, con compensi, rimborsi spese e gettoni di
presenza, sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 4. Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti coloro, che interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
- Soci fondatori: persone fisiche che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo;
- Soci ordinari: persone fisiche e giuridiche che riconoscendosi nelle finalità previste dall’art. 2 del presente Statuto, partecipano alla vita associativa;
- Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che in sintonia con le finalità del già citato art. 2, abbiano giovato all’Associazione.
Le persone giuridiche fanno parte dell’associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato
che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.
ART. 5. Ammissione, esclusione e recesso dei soci
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta da parte degli
interessati. Per essere accolta, la richiesta deve contenere oltre ai dati anagrafici, l’accettazione dello
Statuto, la condivisione degli scopi in esso contenuti e l’accettazione del regolamento
dell’Associazione.
E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci e rilascia una tessera
sociale con numero progressivo; il pagamento delle quote associative per ogni anno sociale sarà
registrato in un elenco da allegare al libro soci o registrato sulla tessera sociale qualora ne siano
predisposti gli appositi spazi.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso è consentito a tutti i soci e può essere comunicato all’Associazione anche verbalmente.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- danneggiamento materiale e morale dell’Associazione.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 6. Doveri e diritti dei soci
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi a al patrimonio dell’Associazione,
il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
I soci hanno uguali diritti e doveri indipendentemente dall’importo della quota associativa versata.
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche sociali.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà
dell’Associazione.
ART. 7. Patrimonio sociale e risorse Economiche
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
- beni mobili e immobili;
- quote associative versate annualmente dagli associati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- donazioni, elargizioni e lasciti testamentari;
- rimborsi;
- proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall’Associazione nei confronti dei soci e di terzi;
- proventi derivanti dall’esercizio, in via meramente marginale, di attività di natura commerciale per
autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Il fondo comune così costituito e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti tra i soci
né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. Al suo scioglimento il
patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni aventi le stesse
finalità, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 8. Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche è riconosciuto il
rimborso delle eventuali spese sostenute.
ART. 9. Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale e di confronto, atto ad assicurare una corretta e
democratica gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha
diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non
può ricevere più di 2 deleghe.
Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia
necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
La convocazione all’Assemblea viene comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata con
avviso affisso nella sede dell’Associazione e pubblicato sul sito web dell’Associazione. Essa deve
contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione.
L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima
convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.
L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde
dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della
maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva l’eventuale regolamento interno;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo
scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o,
in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età
presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’assemblea nomina, fra i soci, un segretario il quale avrà il compito di redigere un
verbale nell’apposito libro dei verbale delle assemblee. Il Presidente e il segretario dovranno
sottoscrivere il verbale redatto.
ART. 10. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di
7 membri, e comunque da un numero sempre dispari di membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i
soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano
dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri soci, che
rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada
oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente; il Consiglio nomina altresì un
Segretario e un Tesoriere che possono essere anche esterni al Consiglio e in tale eventualità non hanno
diritto di voto.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e il loro aggiornamento.
Il Tesoriere ove nominato è responsabile della contabilità dell’Associazione e risponde del proprio
operato al Presidente e al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è
convocato dal Presidente o dietro richiesta motivata, da almeno 2 dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- formalizzare le proposte da sottoporre all’Assemblea;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’Assemblea:
- predisporre il bilancio consuntivo;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali delle varie categorie di soci;
- convocare l’Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di
- iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
La convocazione viene comunicata ai membri del Consiglio almeno 10 giorni prima della data della
riunione tramite e-mail, e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che viene conservato agli atti.
ART. 11. Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli
effetti. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema
urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Dispone del fondo sociale ed è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti bancari
e postali.
Dispone, sentito il parere del Consiglio Direttivo, l’assunzione del personale e la relativa posizione
economica e normativa. Può delegare proprie funzioni al Vice Presidente o ad altri membri del
Consiglio. Rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio
Direttivo.
ART. 12. Esercizio sociale e finanziario
L’esercizio sociale e quello finanziario dell’Associazione coincidono con l’anno solare.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo dell’anno successivo.
ART. 13. Libri e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
a) il libro dei soci
b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea
c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
d) il libro giornale della contabilità sociale
e) il libro degli inventari
I libri ai punti a, b, c devono essere regolarmente vidimati.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni
fiscali.
ART. 14. Scioglimento
Per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in
seduta straordinaria.
ART. 15. Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi
vigenti in materia.
Approvato dall’Assemblea straordinaria il 23/06/2016.